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Modello Organizzativo e Safeguarding

Associazione Sportiva dilettantistica ASD US K2

MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL' ATTIVITA' SPORTIVA ASD US K2


Il presente modello organizzativo e di controllo dell'attivita' sportiva e' redatto dalla ASD US K2 (di seguito, Associazione oppure, per brevita', K2), come previsto dal comma 2 dell'articolo 16 del d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021.

Si applica a chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all'attivita' della Associazione indipendentemente dalla disciplina sportiva praticata.

Ha validita' dalla data di approvazione e deve essere aggiornato con cadenza quadriennale e/o ogni qual volta necessario al fine di recepire le eventuali modifiche e integrazioni dei Principi Fondamentali emanati dal CONI, dall'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding.

L'obiettivo del presente modello e' di promuovere una cultura e un ambiente inclusivo che assicurino la dignita' e il rispetto dei diritti di tutti i tesserati, in particolare minori, e garantiscano l'uguaglianza e l'equita', nonche' valorizzino le diversita', tutelando al contempo l'integrita' fisica e morale di tutti i tesserati.

Il presente modello organizzativo e di controllo dell'attivita' sportiva e' pubblicato sul sito internet del K2 nonche' comunicato al CSI e alla FIPAV nonche' agli altri enti a cui il K2 dovesse in futuro abiliarsi, insieme alla nomina del Safeguarding.

Diritti, doveri e obblighi dei tesserati, dei dirigenti sportivi e degli atleti

  1. A tutti i tesserati/e, atleti e dirigenti sono riconosciuti i diritti fondamentali:
    • un trattamento dignitoso e rispettoso in ogni rapporto, contesto e situazione in ambito associativo;
    • la tutela da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilita', eta', identita' di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva;
    • garanzia di prevalenza della salute e del benessere psico-fisico rispetto a ogni risultato sportivo.
  2. i tesserati e le tesserate sono tenuti al rispetto dei seguenti obblighi:
    • comportarsi secondo lealta', onesta' e correttezza nello svolgimento di ogni attivita' connessa o collegata all'ambito sportivo e tenere una condotta improntata al rispetto nei confronti degli altri tesserati;
    • astenersi dall'utilizzo di un linguaggio, anche corporeo, inappropriato o allusivo, anche in situazioni ludiche, per gioco o per scherzo;
    • garantire la sicurezza e la salute degli altri tesserati, impegnandosi a creare e a mantenere un ambiente sano, sicuro e inclusivo;
    • prevenire e disincentivare dispute, contrasti e dissidi anche mediante l'utilizzo di una comunicazione sana, efficace e costruttiva;
  3. gli atleti/e sono tenuti al rispetto dei seguenti obblighi:
    • rispettare il principio di solidarieta' tra atleti, favorendo assistenza e sostegno reciproco;
    • comunicare le proprie aspirazioni ai dirigenti sportivi e ai tecnici e valutare in spirito di collaborazione le proposte circa gli obiettivi educativi e formativi e le modalita' di raggiungimento di tali obiettivi, anche con il supporto di coloro che esercitano la responsabilita' genitoriale o dei soggetti cui e' affidata la loro cura, eventualmente confrontandosi con gli altri atleti ;
    • comunicare a dirigenti sportivi e tecnici situazioni di ansia, timore o disagio che riguardino se' o altri;
    • prevenire, evitare e segnalare situazioni disfunzionali che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore negli altri atleti;
    • rispettare e tutelare la dignita', la salute e il benessere degli altri atleti e, piu' in generale, di tutti i soggetti coinvolti nelle attivita' sportive;
  4. I dirigenti sportivi sono tenuti ai seguenti obblighi:
    • agire per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione;
    • astenersi da qualsiasi abuso o uso improprio della propria posizione di fiducia, potere o influenza nei confronti dei tesserati e degli atleti;
    • promuovere un rapporto tra tesserati improntato al rispetto e alla collaborazione, prevenendo situazioni disfunzionali, che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore;
    • sostenere i valori del sport, altresi' educando al ripudio di sostanze o metodi vietati per alterare le prestazioni sportive degli atleti;
  5. I tecnici, i dirigenti, i soci e tutti gli altri tesserati e tesserate sono tenuti a conoscere il presente modello.

Prevenzione e gestione dei rischi - Comportamenti rilevanti

  1. Ai fini del presente modello, costituiscono comportamenti rilevanti:
    • l'abuso psicologico: qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l'isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identita', dignita' e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenita' del tesserato, anche se perpetrato attraverso l'utilizzo di strumenti digitali;
    • l'abuso fisico: qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi l'integrita' psicofisica del tesserato. Tali atti possono anche consistere nell'indurre un tesserato a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un'attivita' fisica inappropriata oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti. In quest'ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping;
    • la molestia sessuale: qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonche' richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;
    • l'abuso sessuale: qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto o con contatto, e considerata non desiderata, o il cui consenso e' costretto, manipolato, non dato o negato. Puo' consistere anche nel costringere un tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell'osservare il tesserato in condizioni e contesti non appropriati;
    • la negligenza: il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o comportamento, o condotta, o atto di cui al presente modello, omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Puo' consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del tesserato;
    • l'incuria: la mancata soddisfazione delle necessita' fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo;
    • l'abuso di matrice religiosa: l'impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purche' non si tratti di riti contrari al buon costume;
    • il bullismo, il cyberbullismo: qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o piu' soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o piu' tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l'aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima);
    • i comportamenti discriminatori; qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status socio- economico, prestazioni sportive e capacita' atletiche, religione, convinzioni personali, disabilita', eta' o orientamento sessuale.
  2. I comportamenti rilevanti possono verificarsi in qualsiasi forma e modalita', comprese quelle di persona e tramite modalita' informatiche, sul web e attraverso messaggi, e-mail, social network e blog.

Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni (Safeguarding)

  1. il K2 nomina un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni (Safeguarding) con lo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui tesserati nonche' per garantire la protezione dell'integrita' fisica e morale degli sportivi.
  2. Il Safeguarding potra' partecipare a seminari informativi organizzati dagli enti a cui il K2 e' affiliato.

Certificazioni per i collaboratori del K2

  1. Il K2, all'atto di assegnare un incarico di qualsiasi tipo a chi svolge attivita' con minori, puo' procedere all'acquisizione delle idonee certificazioni rilasciate da parte delle autorita' competenti relative ai precedenti penali; nel caso di incarichi entrati in vigore prima dell'adozione del precedente documento, il K2 potra' procedere all'acquisizione delle suddette certificazioni per i propri volontari.
  2. Ogni collaboratore, dirigente, socio e volontario che svolge la propria attivita' per il K2 a contatto con minori deve visionare e sottoscrivere il Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione, rispettandone ogni singola parte.

Uso degli spazi del K2

  1. Deve essere sempre garantito l'accesso ai locali e agli spazi in gestione o in uso al K2 durante gli allenamenti e le sessioni prova di soci e tesserati minorenni, a coloro che esercitano la responsabilita' genitoriale o ai soggetti cui e' affidata la cura degli atleti e delle atlete ovvero a loro delegati.
  2. Presso le strutture in gestione o in uso al K2 devono essere predisposte tutte le misure necessarie a prevenire qualsivoglia situazione di rischio.
  3. Durante le sessioni di allenamento o di prova e' concesso l'accesso agli spogliatoi esclusivamente agli atleti/e.
  4. Durante le sessioni di allenamento o di prova non e' consentito l'accesso agli spogliatoi a utenti esterni o genitori/accompagnatori, se non previa autorizzazione da parte di un tecnico o dirigente e comunque solo per eventuale assistenza a tesserati e tesserate sotto i 6 anni di eta' o con disabilita' motoria o intellettivo/relazionale.
  5. In caso di necessita', fermo restando il tempestivo allertamento del servizio di soccorso sanitario qualora necessario, l'accesso all'infermeria e' consentito al medico sociale o, in caso di manifestazione sportiva, al medico di gara o, in loro assenza, a un tecnico formato sulle procedure di primo soccorso esclusivamente per le procedure strettamente necessarie al primo soccorso nei confronti della persona offesa. La porta dovra' rimanere aperta e, se possibile, dovra' essere presente almeno un'altra persona (atleta, tecnico, dirigente, collaboratore, eccetera).

Trasferte

  1. In caso di trasferte che prevedano un pernottamento, ai soci/tesserati dovranno essere riservate camere, eventualmente in condivisione con soci/tesserati dello stesso genere, diverse da quelle in cui alloggeranno i tecnici, i dirigenti o altri accompagnatori, salvo nel caso di parentela stretta tra l'atleta e l'accompagnatore.
  2. Durante le trasferte di qualsiasi tipo e' dovere degli accompagnatori vigilare sui soci/tesserati accompagnati, soprattutto se minorenni, mettendo in atto tutte le azioni necessarie a garantire l'integrita' fisica e morale degli stessi ed evitare qualsiasi comportamento rilevante ai fini del presente modello.

Tutela della privacy

  1. A tutti gli atleti (o esercenti la potesta' genitoriale), i tecnici, i dirigenti, i collaboratori e i soci del K2 all'atto dell'iscrizione/tesseramento, e comunque ogni qualvolta venga effettuata una raccolta di dati personali, deve essere sottoposta l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR).
  2. I dati raccolti devono essere gestiti e trattati secondo le modalita' descritte nel suddetto Regolamento e comunque solo sulla base della necessita' all'esecuzione del contratto di cui gli interessati sono parte, all'adempimento di un obbligo legale o sulla base del consenso.
  3. il K2, fermo restando il preventivo consenso raccolto all'atto dell'iscrizione/tesseramento, puo' pubblicare sui propri canali di comunicazione fotografie ritraenti i tesserati prodotte durante le sessioni di allenamento e gara, ma non e' consentita produzione e la pubblicazione di immagini che possono causare situazioni di imbarazzo o pericolo per i tesserati.
  4. La documentazione, sia cartacea, sia digitale, raccolta dal K2 contenente dati personali dei tesserati, fornitori od ogni altro soggetto, deve essere custodita garantendo l'inaccessibilita' alle persone non autorizzate al trattamento dei dati. In caso di perdita, cancellazione, accidentale divulgazione, data breach, ecc., deve essere data tempestiva comunicazione all'interessato e, contestualmente, al titolare del trattamento dei dati personali. Deve essere data tempestiva comunicazione anche all'autorita' Garante per la protezione dei dati personali, se la violazione dei dati personali comporta un rischio per i diritti e le liberta' delle persone fisiche.
  5. Tutte le persone autorizzate al trattamento dei dati personali devono essere adeguatamente formate e devono mettere in atto tutti i comportamenti e le procedure necessarie alla tutela dei dati personali degli interessati, soprattutto di quelli rientranti nelle categorie particolari di dati personali
  6. Viene nominato un Referente per la privacy, al quale possono essere inviate le richieste di cancellazione, rettifica, integrazione, accesso ai dati personali e le segnalazioni di eventuali violazioni della sicurezza dei dati personali tramite l'indirizzo email segreteria@asdusk2.it.

Inclusivita'

  1. Il K2 garantisce a tutti i propri tesserati pari diritti e opportunita', indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilita', eta', identita' di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva.
  2. Il K2 si impegna, anche tramite accordi, convenzioni e collaborazioni con altre associazioni o societa' sportive dilettantistiche, a garantire il diritto allo sport agli atleti con disabilita' fisica o intellettivo-relazionale, integrando suddetti atleti nel gruppo di atleti tesserati K2 loro coetanei.
  3. Il K2 si impegna a garantire il diritto allo sport anche agli atleti svantaggiati dal punto di vista economico o familiare, favorendo la partecipazione di suddetti atleti alle attivita' del K2.
  4. Il K2 nomina il Safeguarding al fine di favorire l'inclusivita' come descritto nei punti precedenti, che puo' essere contattato all'indirizzo tutela.minori@asdusk2.it .

Contrasto dei comportamenti lesivi e gestione delle segnalazioni Segnalazione dei comportamenti lesivi

  1. Presunti comportamenti lesivi, da parte di tesserati o di persone terze, nei confronti di altri tesserati, soprattutto se minorenni, devono essere tempestivamente segnalati al Safeguarding tramite comunicazione a voce o via posta elettronica all'indirizzo email tutela.minori@asdusk2.it;
  2. In caso di gravi comportamenti lesivi il K2 deve notificare i fatti di cui e' venuta a conoscenza alle Autorita' Competenti.
  3. Il K2 garantisce l'adozione di apposite misure che prevengano qualsivoglia forma di vittimizzazione secondaria dei tesserati che abbiano in buona fede:
    • presentato una denuncia o una segnalazione;
    • manifestato l'intenzione di presentare una denuncia o una segnalazione;
    • assistito o sostenuto un altro tesserato nel presentare una denuncia o una segnalazione;
    • reso testimonianza o audizione in procedimenti in materia di abusi, violenze o discriminazioni;
    • intrapreso qualsiasi altra azione o iniziativa relativa o inerente alle politiche di safeguarding.

Sistema disciplinare e meccanismi sanzionatori

  1. A titolo esemplificativo e non esaustivo, i comportamenti sanzionabili possono essere ricondotti a:
    • mancata attuazione colposa delle misure indicate nel Modello e della documentazione che ne costituisce parte integrante del "Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione";
    • violazione dolosa delle misure indicate nel presente modello e della documentazione che ne costituisce parte integrante del "Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione", tale da compromettere il rapporto di fiducia tra l'autore e il K2 in quanto preordinata in modo univoco a commettere un reato;
    • violazione delle misure poste a tutela del segnalante:
      • effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelano infondate;
      • violazione degli obblighi di informazione nei confronti del K2;
      • violazione delle disposizioni concernenti le attivita' di informazione, formazione e diffusione nei confronti dei destinatari del presente modello;
      • atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
      • mancata applicazione del presente sistema disciplinare.
  2. Le sanzioni comminabili sono diversificate in ragione della natura del rapporto giuridico intercorrente tra l'autore della violazione e il K2, nonche' del rilievo e gravita' della violazione commessa e del ruolo e responsabilita' dell'autore. Le sanzioni comminabili sono diversificate tenuto conto del grado di imprudenza, imperizia, negligenza, colpa o dell'intenzionalita' del comportamento relativo all'azione/omissione, tenuto altresi' conto dell'eventuale recidiva, nonche' dell'attivita' lavorativa svolta dall'interessato e della relativa posizione funzionale, gravita' del pericolo creato, entita' del danno eventualmente creato alla Societa' dall'eventuale applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. 231/01 e s.m.i., presenza di circostanze aggravanti o attenuanti, eventuale condivisione di responsabilita' con altri soggetti che abbiano concorso nel determinare l'infrazione, unitamente a tutte le altre particolari circostanze che possono aver caratterizzato il fatto.
  3. Il presente sistema sanzionatorio deve essere portato a conoscenza di tutti i Destinatari del Modello attraverso i mezzi ritenuti piu' idonei dal K2.

Sanzioni nei confronti dei volontari

  1. Nei confronti dei volontari del K2, possono essere comminate le seguenti sanzioni, che devono essere commisurate alla natura e gravita' della violazione commessa:
    • richiamo verbale per mancanze lievi;
    • ammonizione scritta nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1;
    • allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo non superiore a 15 giorni;
    • allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo non superiore a 1 anno;
    • rescissione del rapporto di volontariato e, in caso di volontario socio del K2, radiazione dello stesso.

Obblighi informativi e altre misure

  1. Il K2 e' tenuto a pubblicare il presente modello e il nominativo del Safeguarding presso la propria sede e le strutture che ha in gestione o in uso, nonche' sulla homepage del sito istituzionale.
  2. Al momento dell'adozione del presente modello e in occasione di ogni sua modifica, il K2 deve darne comunicazione a tutti i propri tesserati, associati e volontari.
  3. Il K2 deve informare il tesserato, o eventualmente coloro che esercitano la responsabilita' genitoriale, o i soggetti cui e' affidata la cura degli atleti, del presente modello e del nominativo e dei contatti del Safeguarding.
  4. Il K2 deve dare immediata comunicazione di ogni informazione rilevante al Safeguarding agli enti sportivi cui e' affiliato.
  5. Il K2 deve dare diffusione presso i propri tesserati di idonee informative finalizzate alla prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione nonche' alla consapevolezza dei tesserati in ordine a propri diritti, obblighi e tutele.
  6. Il K2 deve prevedere un'adeguata informativa ai tesserati o eventualmente a coloro esercitano la responsabilita' genitoriale o i soggetti cui e' affidata la cura degli atleti, con riferimento alle specifiche misure adottate per la prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione in occasione di manifestazioni sportive
  7. Il K2 deve dare comunicazione ai tesserati o eventualmente a coloro esercitano la responsabilita' genitoriale o i soggetti cui e' affidata la cura degli atleti di ogni altra politica di safeguarding adottata dall'EPS e dalla/e federazione/i sportive alla quale e' affiliata. Qualunque tesserato/affiliato che venga a conoscenza di comportamenti rilevanti di cui al presente regolamento da' immediata comunicazione all'Ufficio del Garante per la protezione dagli abusi e dalle condotte discriminatorie.
    Nel particolare caso di molestie e abusi sessuali vi e' obbligo di segnalazione da parte dei tesserati maggiorenni che ne vengano a diretta conoscenza.


Il presente modello organizzativo, approvato dal consiglio direttivo del K2 e pubblicato sul sito www.asdusk2.it, e' stato comunicato agli enti di affiliazione.



Il presidente, Giovanni Luca Guerrera

San Donato Milanese, 23 dicembre 2024
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